Codice disciplinare alunni

Codice che definisce le disposizioni da adottare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il Codice disciplinare degli alunni è il documento che prevede disposizioni da attuare in caso di comportamenti scorretti da parte dello studente.

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano ai principi di equità,  gradualità, proporzionalità; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono proporzionate all’infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni individualmente o con il supporto di un genitore, con la facoltà di addurre prove a testimonianza. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Art. 1

Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento di Istituto danno luogo, secondo la gravità, all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate.

Art. 2

Sono mancanze lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in generale.

Fra questi, in particolare:

  1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento
  • con atteggiamenti/comportamenti non adeguati
  • con richieste immotivate o futili
  • alzandosi senza autorizzazione dal banco
  • mangiando senza autorizzazione
  • chiacchierando durante la lezione
  • prolungando senza motivo l’uscita dalla classe

2. Non produrre tempestiva giustificazione

3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni

4. Non svolgere i compiti assegnati a casa

5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature

  1. Disturbare durante gli spostamenti dalle aule ai laboratori o alle palestre

7. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono

8. Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo

9. Fare assenze 'strategiche' o ritardare l’ingresso a Scuola

10. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazione

11. Usare un linguaggio e un abbigliamento non consoni all’ambiente scolastico

Art. 3

Sono mancanze gravi:

1. Mancare di rispetto ai compagni, al personale non docente, ai docenti, al Dirigente Scolastico e a quanti, comunque, si trovino nella Scuola

2. Interrompere o impedire con comportamento pesantemente scorretto la lezione

3. Assentarsi per periodi prolungati senza adeguata giustificazione

4. Causare danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico

5. Lanciare oggetti dalle finestre

6. Imbrattare o incidere suppellettili, muri, lavagne, accessori

7. Uscire dall’aula durante le ore di lezione senza autorizzazione

8. Uscire dalla Scuola durante le ore di lezione senza autorizzazione

9. Disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari

10. Accedere ai locali dell’Istituto nelle ore curriculari per attività diverse da quelle previste dalla Scuola

11. Usare il telefono cellulare in aula

12. Violare le norme sul divieto di fumo nei locali scolastici

13. Manifestare atteggiamenti aggressivi e violenti, minacce contro i compagni, il personale non docente, i docenti, il Dirigente Scolastico o terzi

14. Violare le norme di sicurezza

15. Commettere brogli, contraffazioni e manomissione di documenti scolastici  

16. Introdurre nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica sostanze, materiali, oggetti pericolosi per la sicurezza degli ambienti e delle persone                                 

Art. 4

Sono mancanze molto gravi:

1. Commettere atti di bullismo, arrecare gravi e ripetute offese alla dignità ed al rispetto delle persone, accompagnate da atti di violenza tali da ingenerare allarme sociale  

2. Commettere atti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il regolare funzionamento della vita scolastica

3. Commettere grave e deliberato oltraggio al corpo docente, agli operatori della comunità scolastica e all’Istituto nel suo complesso     

4. Praticare nei locali della Scuola o durante l’attività scolastica atti e comportamenti previsti come reati dalle leggi vigenti   

Art. 5

Le sanzioni per le mancanze di cui agli Artt. 2 e 3 sono:

  1. Il rimprovero verbale
  2. La nota scritta sul registro di classe
  3. L’ammonizione scritta comunicata alla famiglia   
  4. Il prelevamento del cellulare, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino al termine delle lezioni in caso di utilizzo accidentale, o il prelevamento, da parte del Dirigente Scolastico e/o dei docenti, fino alla riconsegna alla famiglia in caso di utilizzo consapevole; la comminazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di € 3.000 sino ad un massimo di € 18.000, della cui applicazione è competente il Garante per la Privacy, in caso di utilizzazione del cellulare per immagini, filmati o registrazioni vocali senza preventiva informativa dell’interessato, ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, sanzione da un minimo di € 5.000 sino ad un massimo di € 30.000 (ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007)
  5. La comminazione, da parte del Dirigente Scolastico su segnalazione dei docenti responsabili dell’osservanza del divieto di fumo, di una multa da un minimo di € 27,50 sino ad un massimo di € 275 per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici  (ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003)
  6. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 1 a 5 giorni
  7. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) da 6 a 15 giorni

Le sanzioni per le mancanze di cui all’Art. 4 sono:

h. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) superiore a 15 giorni

i. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell’anno scolastico

l. La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) fino al termine dell’anno scolastico con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato

Art. 6

Le sanzioni di cui al precedente articolo vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

  1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata
  2. rilevanza degli obblighi violati
  3. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi
  4. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo ai precedenti disciplinari o recidive relativamente all’anno scolastico in corso
  5. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro

 

Art. 7

  • Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve
  • La nota scritta sul registro di classe si applica in caso di mancanza lieve intenzionalmente attuata ovvero reiterata
  • L’ammonizione scritta si applica in caso di mancanza grave
  • La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. f) si applica in caso di mancanza grave intenzionalmente attuata ovvero reiterata
  • La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. g) si applica in caso di mancanza grave accompagnata da comportamento recidivo, ovvero dichiaratamente ostile e/o negativo, ovvero di potenziale rischio per persone e/o cose
  • Per l’uso del cellulare in classe e per la violazione del divieto di fumo nei locali scolastici, si applicano le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. d), e)
  • La sospensione (allontanamento dalla comunità scolastica) di cui all’Art. 5 lett. h), i), l) si applica in caso di mancanza molto grave

Art. 8

  • In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il danno entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Presidenza, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti
  • Qualora non sia possibile individuare il/i responsabile/i, la Presidenza decide di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell’intero Istituto
  • Il risarcimento del danno richiesto per iscritto e non soddisfatto è considerato mancanza grave di cui all’Art. 3, n. 9
  • In ogni caso, le sanzioni pecuniarie ed i risarcimenti del danno non sono convertibili in altre tipologie di sanzioni

Art. 9

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, ovvero di comportamenti lesivi nei confronti di persone, la Presidenza valuterà, caso per caso, la opportunità/necessità di denuncia alle competenti autorità.

Art. 10

Le competenze, riguardo all’irrogazione delle sanzioni,  sono le seguenti:

  • il rimprovero verbale e la nota scritta sul registro di classe sono inflitti dal Docente o dal Dirigente Scolastico
  • l’ammonizione scritta è inflitta dal Dirigente Scolastico
  • la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi  
  • la sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, fino al termine dell’anno scolastico, con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, è adottata dal Consiglio di Istituto, fatta salva la surroga, con i primi non eletti, qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi 
  • le delibere relative alle sanzioni con allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente  dell’organo deliberante; le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti 
  • le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni   

Le  sanzioni disciplinari concernenti l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Nel periodo di allontanamento dall’Istituto è comunque consentito ai genitori e allo studente l’accesso all’informazione sullo sviluppo dell’attività didattica. E’ altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica. Da parte sua, il Consiglio di Classe deve cercare di evitare danni per lo studente derivanti dall’interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente nella normale attività della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove  - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo  mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria penale in applicazione dell’art 361 del Codice Penale.
 

Art. 11

  • Le sanzioni scritte vengono riportate su un modulo predisposto, in duplice copia di cui:

- una copia è inviata al Genitore a mezzo raccomandata A/R

- una copia va al fascicolo personale dello Studente

  • Ogni documento prodotto o presentato dallo Studente, dal Docente, dal Consiglio di Classe, dal Consiglio di Istituto o da chiunque ne abbia interesse, viene allegato nel fascicolo dello Studente

Art. 12

Le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. f), g), h), i), l) riguardano le lezioni e/o le attività integrative e/o gli insegnamenti integrativi facoltativi e/o i viaggi di istruzione e/o qualsiasi iniziativa o situazione attinente alla vita della Scuola.

Art. 13

Lo Studente sanzionato con sospensione sino a 15 giorni o sanzione alternativa di cui all’Art. 14, dovrà essere accompagnato, anche se maggiorenne, da un Genitore (o facente funzioni) entro tre giorni dalla data di convocazione.

Art. 14

In alternativa o in combinazione con le sanzioni di cui all’Art. 5 lett. f), g) il Consiglio di Classe può applicare le sanzioni che seguono:

  • Per la sanzione di cui all’Art. 5 lett. f):

1) Riordino arredi scolastici

2) Riordino aule e locali vari

3) Riordino di archivi, cataloghi, biblioteche presenti nella scuola  

4) Attività di manutenzione di locali scolastici

5) Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell’insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto

6) Attività di supporto alla segreteria

7) Produzione di elaborati (composizioni scritte e artistiche) come riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola  

  • Per la sanzione di cui all’Art. 5 lett. g):

8) Pulizia e/o tinteggiatura aule, corridoi, locali vari

9) Pulizia e/o tinteggiatura bagni e servizi

10) Svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell’ambito della comunità scolastica

11) Ogni altro servizio utile alla Scuola

Art. 15

La sanzione del rimprovero verbale viene applicata come segue:

  1. lo Studente viene richiamato dal Docente o dal Dirigente Scolastico ed invitato ad esporre le proprie ragioni
  2. il Docente o il Dirigente Scolastico, in base alle ragioni addotte, valuta l’opportunità di comminare la sanzione; la sanzione viene riportata nel registro di classe

Art. 16

  • Prima di applicare la sanzione della sospensione, lo Studente riceve formale contestazione scritta di norma non oltre 15 giorni  dall’evento
  • Nel termine massimo di cinque giorni lo Studente risponde per iscritto alla contestazione
  • Entro dieci giorni, anche in base alla risposta ricevuta, viene deliberata o meno la sanzione; in caso di delibera, la sanzione è accompagnata da esplicita motivazione
  • Entro tre giorni la delibera viene notificata all’interessato
  • La sanzione deliberata diventa esecutiva ventiquattro ore dopo la notifica all’interessato

Art. 17

Costituisce parte integrante delle sanzioni l’abbassamento del voto di condotta. Gli studenti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare che preveda una sospensione dalla frequenza dell’Istituto oltre i 3 (tre) giorni sono esclusi dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione. L’alunno che incorra nella sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 5 (cinque) giorni o in altra più grave perde il beneficio dell’eventuale esonero dalle tasse (ex Decreto Legislativo n. 297/94, art. 200, comma 11).

 

Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, presso altro Istituto. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di Classe.

 

In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell’alunno in classe, il Dirigente Scolastico può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l’irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali provvederanno a ratificare il provvedimento del Dirigente.

 

Art. 18

 

Lo studente a cui sia stata irrogata la sanzione del rimprovero scritto o della sospensione temporanea dalla comunità scolastica, per un periodo fino a 3 (tre) giorni, che abbia successivamente tenuto un comportamento oggettivamente ravveduto ed operoso nei confronti di eventuali controparti e dell’intera comunità scolastica, può chiedere al Consiglio di Classe, decorsi almeno due mesi dal termine della sanzione, l’annullamento delle conseguenze della sanzione e la piena riabilitazione. Su tale richiesta delibera in via definitiva il Consiglio di Classe con le stesse modalità previste per l’irrogazione delle sanzioni.

Art. 19 - ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, che dovrà esprimersi nei successivi 10 (dieci) giorni; qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. L’eventuale impugnazione della sanzione disciplinare irrogata non incide sulla sua esecutività, in base al principio generale che definisce dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi; tuttavia, l’Organo di garanzia può deliberare una eventuale sospensione della sanzione in base alle motivazioni addotte da chi abbia presentato ricorso.

L'Organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007).

Contro le violazioni del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007), è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, la cui decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale, di cui all’art. 2, commi 2-3-4-5-6-7 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.   

L’Organo di garanzia è così disciplinato:

  • I componenti, nel numero di 4, sono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, il Dirigente Scolastico, 1 rappresentante dei docenti, 1 rappresentante degli studenti, 1 rappresentante dei genitori, e sono nominati dal Consiglio di Istituto (su indicazione del Collegio dei docenti), per la componente docente, dal Comitato degli Studenti, per la componente studenti, e dal Comitato dei Genitori, per la componente genitori. Qualora uno o più componenti dell’Organo siano, anche marginalmente, coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente (primo dei non eletti o supplente)
  • Ha durata annuale (anno scolastico), ma può essere prorogato fino al completamento della nomina dei nuovi componenti
  • È convocato dal Dirigente Scolastico in orario non coincidente con le lezioni
  • Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico
  • Le delibere sono validamente adottate in presenza della metà più uno dei componenti
  • Di ogni seduta viene redatto verbale
  • Il segretario verbalizzante viene designato dal Dirigente Scolastico

Art. 20

Tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, in ordine alle violazioni dei doveri degli studenti, è comunque sottoponibile alla vigente normativa dello Stato.

Licenza

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