Regolamento del Collegio Docenti

Regolamenti

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Titolo Primo

Composizione, competenze e convocazioni del collegio dei docenti (D.L. 16.4.94 n.297 art. 7)

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a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

b) formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto;

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col dirigente scolastico; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento.

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;

m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;

p) esprime al dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U;

q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

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Le date di convocazione ordinaria e gli orari di apertura e chiusura del Collegio sono deliberati dal collegio stesso nel piano delle attività annuali.

Il Collegio si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

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Titolo secondo

Svolgimento e disciplina delle riunioni e modalità di discussione.

 

  • La presidenza delle riunioni spetta al Dirigente scolastico con le attribuzioni e i poteri che le norme vigenti prevedono al riguardo. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, assume la presidenza il vicario FF e, in caso di sua assenza o impossibilità, altro docente a ciò delegato dal dirigente scolastico.

     

     

  • Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. (Art. 37, comma 2, T.U. 297/94)

     

     

  • In mancanza del numero legale entro trenta minuti dall’ora fissata, la seduta è dichiarata deserta, ma se ne redige comunque verbale con l’indicazione dei nominativi dei docenti presenti e degli assenti.

     

     

  • Nessun membro può essere autorizzato a lasciare la seduta senza preventivo controllo del numero legale.

     

     

  • Constatata la legalità della seduta, il Presidente nomina due o più scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell’accertamento dei risultati relativi.

     

     

  • All’inizio della seduta il presidente propone al collegio l’orario di chiusura dei lavori. E’ facoltà del collegio deliberare a maggioranza, in caso di dissenso, sull’orario di chiusura.

     

     

  • Il collegio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non iscritta nell’o.d.g. della convocazione. Sono tuttavia consentite comunicazioni del Dirigente scolastico o di altro componente su circostanze che possono interessare il collegio. Su tali comunicazioni sono possibili osservazioni e mozioni, da iscrivere eventualmente all’o.d.g. della successiva seduta.

     

     

  • La trattazione degli argomenti avviene nell’ordine in cui essi sono posti in o.d.g. Tuttavia, su proposta motivata del Dirigente scolastico o di un docente, il collegio in qualunque momento può decidere di cambiare l’ordine di trattazione.

     

     

  • La discussione su ciascun argomento da trattare è di norma preceduta da una breve relazione del Dirigente scolastico o di un docente designato dal Dirigente scolastico, dal collegio stesso o da uno dei dipartimenti. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi a parlare tutti coloro che ne fanno richiesta e secondo l’ordine delle richieste. Hanno tuttavia precedenza eventuali mozioni d’ordine volte a richiamare all’osservanza delle norme procedurali della discussione e della votazione.

     

     

  • Se, trascorsa l’ora prevista di chiusura della riunione, restano punti dell’o.d.g. da discutere, il collegio viene aggiornato ad altra data da definire contestualmente con il rinvio, al fine di discutere tutti gli argomenti posti all’ODG. Il collegio ha comunque facoltà di deliberare in luogo dell’aggiornamento il rinvio ad altra seduta da determinare con successiva convocazione.

     

     

  • Ogni membro del collegio ha diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull’argomento in discussione, ma l’intervento non potrà eccedere la durata di cinque minuti. A nessuno è permesso di interrompere alcun intervento, tranne che al Dirigente scolastico nel caso di richiamo al regolamento. Ciascun membro del collegio può, facendone richiesta, riprendere la parola sullo stesso argomento, ma non più di una volta e per un tempo massimo di tre minuti, salvo che per eventuali brevi dichiarazioni di voto che dovranno comunque essere espresse prima della votazione e non durante la votazione stessa.

     

     

  • Su ogni questione, qualsiasi membro del collegio ha diritto di formulare proposte per approvare, respingere, rinviare o modificare la proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, ovvero di formulare controproposte. In mancanza di proposte precise da parte del Dirigente scolastico o del docente relatore su una questione, si assume come base la prima proposta di deliberazione avanzata da uno qualsiasi dei docenti.

     

     

  • Le proposte di cui al punto precedente sono di norma presentate per iscritto mediante o.d.g e/o mozioni o emendamenti. Qualora fossero enunciate verbalmente, il Dirigente scolastico, con l’assistenza del segretario, avrà cura di puntualizzarle e tradurle a verbale prima di sottoporle a votazione. Dette proposte possono essere presentate in qualsiasi momento della discussione. Nel caso venga richiesta la verbalizzazione di interventi scritti, questi dovranno essere prima letti al Collegio.

     

     

  • Quando sull’argomento nessun altro chiede di parlare, il Dirigente scolastico dichiara chiusa la discussione.

     

Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, tutti i componenti il collegio possono chiedere, con istanza scritta diretta al Dirigente scolastico, il rilascio di copie del verbale e di ogni deliberazione del collegio. . Il segretario della seduta provvede alla verbalizzazione. Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo almeno 5 giorni prima della seduta successiva. Gli atti relativi agli argomenti scritti all’o.d.g. nonché gli atti d’ufficio richiamati o citati in essi e i verbali delle sedute precedenti, potranno essere consultati dai componenti del collegio almeno nei due giorni feriali prima della riunione. Ogni componente il collegio può richiedere per iscritto l’inserimento di punti all’ordine del giorno. La richiesta dovrà essere fatta nel corso della seduta di collegio per l’iscrizione all’o.d.g. del collegio successivo o al dirigente scolastico per iscritto almeno 5 giorni prima della convocazione del collegio. . In caso di convocazione richiesta da un terzo dei docenti, l’organo dovrà essere convocato in una data compresa entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione a protocollo della richiesta; l’ordine del giorno deve prevedere ai primi punti, dopo la lettura dei verbali e le eventuali comunicazioni del Dirigente scolastico, gli argomenti presentati dai richiedenti. . L’ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie è predisposto dal Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori e i coordinatori di dipartimento. L’o.d.g. deve sempre prevedere la lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti collaboratori.. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.. Il Collegio è convocato in seduta ordinaria o straordinaria almeno 5 giorni prima della data prescelta. Anche le eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere effettuate almeno cinque giorni prima della data stabilita. . Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Ai sensi della legge 4 agosto 1977 n. 517, e dell’art. 24 CCNL e 41 del CCNL ’95, nel periodo dal 1 settembre all’inizio delle lezioni, il collegio dei docenti si riunisce per l’elaborazione del piano annuale di attività scolastica. . Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 297 il collegio dei docenti:

Titolo terzo

VOTAZIONI: ORDINE – MODALITA’ – RISULTATI

 

  1. Salvo il caso di questioni legittimamente pregiudiziali o sospensive in merito ad una qualsiasi proposta, le votazioni avvengono secondo il seguente ordine:

     

 

  1. votazione sulla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirata durante la discussione.

     

     

  2. votazione sulle proposte di modifica alla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirate durante la discussione.

     

     

  3. votazione sulle proposte diverse o controproposte avanzate durante la discussione.

     

 

  1. Ai sensi dell’art.37 comma 3 del T.U. 297/94, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     

     

  2. Ai sensi dell’art.37 comma 4 del T.U. 297/94, la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

     

     

  3. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per appello nominale si effettua per decisione del presidente o quando uno dei componenti il collegio ne faccia richiesta. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante schede vidimate dal Dirigente scolastico o da uno degli scrutatori.

     

  4. Terminato il computo dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente ne proclama l’esito. In nessun caso una proposta che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione, potrà essere sottoposta ad ulteriore votazione.

     

 

 

. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno e i lettori di lingua straniera, che assumono la contitolarità di classi dell’istituto.

Titolo terzo

VOTAZIONI: ORDINE – MODALITA’ – RISULTATI

 

  1. Salvo il caso di questioni legittimamente pregiudiziali o sospensive in merito ad una qualsiasi proposta, le votazioni avvengono secondo il seguente ordine:

     

 

  1. votazione sulla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirata durante la discussione.

     

     

  2. votazione sulle proposte di modifica alla proposta del Dirigente scolastico o del docente relatore, se non ritirate durante la discussione.

     

     

  3. votazione sulle proposte diverse o controproposte avanzate durante la discussione.

     

 

  1. Ai sensi dell’art.37 comma 3 del T.U. 297/94, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     

     

  2. Ai sensi dell’art.37 comma 4 del T.U. 297/94, la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

     

     

  3. Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale. La votazione per appello nominale si effettua per decisione del presidente o quando uno dei componenti il collegio ne faccia richiesta. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante schede vidimate dal Dirigente scolastico o da uno degli scrutatori.

     

  4. Terminato il computo dei voti da parte degli scrutatori, il Presidente ne proclama l’esito. In nessun caso una proposta che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione, potrà essere sottoposta ad ulteriore votazione.

     

Licenza

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